L’epilogo dell’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016)

DI CHIARA INGENITO

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1. Introduzione Con la recente sentenza dell’8 novembre 2016, n. 2861 , la Corte costituzionale ha messo una pietra tombale sull’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio, consentendo così, che il minore possa avere anche il cognome della madre. Con questa decisione, accolta come una pronuncia storica sul tema 2 , la Corte ha sancito l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., oltre che dall’art 72, comma 1, del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello Stato civile) 3 , e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127) nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno, per contrarietà con gli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La questione trae origine da un’ordinanza della Corte di Appello di Genova, del 28 novembre 2013, con cui quest’ultima ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile e dalla legislazione complementare sopra richiamata, nella parte in cui viene prevista l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio, in presenza di una diversa volontà dei genitori. La fattispecie concreta da cui è scaturita l’ordinanza della Corte, riguarda il caso di una coppia italo-brasiliana che aveva chiesto di poter registrare il figlio, titolare della doppia cittadinanza, con il doppio cognome. A seguito del rifiuto opposto dall’Ufficiale dello stato civile, il bambino veniva identificato diversamente nei due Stati, in Italia con il cognome paterno ed in Brasile con il doppio cognome paterno e materno. Pertanto, i genitori del minore ricorrevano al Tribunale di Genova il quale respingeva il ricorso, poi reclamato dai ricorrenti in primo grado, ed infine la Corte di Appello di Genova sollevava la questione di legittimità costituzionale. Risulta necessario chiarire che la pronuncia della Corte riguarda, non solo e non tanto, l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio, bensì la mancanza, nell’ordinamento, di una norma (o di una previsione più o meno espressa) che consenta ai genitori di scegliere, al momento della nascita del figlio, se attribuire allo stesso anche il cognome materno. Come si vedrà nei paragrafi seguenti, la censura così come richiamata, attraversa come un fil rouge i diversi profili di illegittimità costituzionale, ovvero è la mancanza di scelta circa quale cognome attribuire al figlio che fonda la contrarietà agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, Cost. Numerosi sono i profili di interesse che il caso solleva: il primo riguarda il raffronto tra le precedenti pronunce della Corte costituzionale sulla tematica in esame e la sentenza in commento; il secondo attiene la portata della mancanza di una norma espressa nel sistema che contenga l’automatica attribuzione del cognome paterno; infine, il terzo concerne la nuova lettura che la Corte dà delle norme censurate rispetto alla tutela dell’identità del figlio, al divieto di discriminazione tra i genitori fondato sulla loro piena parità ed uguaglianza e alla tutela dell’unità familiare. Come si avrà modo di precisare, il tema del cognome è, già da tempo, oggetto di numerose questioni sottoposte all’attenzione della giurisprudenza, ed in particolare della Corte: si pensi, a titolo esemplificativo, alla disciplina del cognome nell’unione civile4 e alla normativa in materia di cognome dell’adottato5 che testimoniano la rilevanza del cognome nell’ambito dei diritti della persona, prima ancora che della famiglia. Alla luce delle tematiche richiamate, è di tutta evidenza la centralità della pronuncia nel panorama giurisprudenziale e la sua importanza nell’evoluzione storica e giuridica della famiglia. (segue..)