Concorso 967 Funzionari Inps: è legittimo modificare la valutazione dei titoli in sede di graduatoria definitiva?
A seguito della recente pubblicazione della graduatoria finale con cui si è conclusa la procedura concorsuale per 967 funzionari INPS, diversi candidati hanno riscontrato discordanze, in relazione alla valutazione dei propri titoli, tra il punteggio loro comunicato prima della prova orale e quello assegnato con la graduatoria definitiva.
In particolare, siffatta discrepanza interessa la valutazione del Diploma di specializzazione per le professioni legali, presentato da alcuni candidati al momento della presentazione della domanda al concorso; detto titolo, prima della prova orale, è stato dalla PA ritenuto idoneo e positivamente valutato ai sensi del bando, mentre successivamente – a seguito della prova orale – il medesimo avrebbe perso di valore, facendo conseguentemente scendere in graduatoria i ‘candidati specializzati’.
Al di là dell’evidente lesione dell’affidamento di coloro che entrano in contatto con la PA, e della questione giuridica di merito relativa alla valutabilità in quella procedura del Diploma di specializzazione, è appena il caso di notare che l’art. 12, co. 2, d.P.R. n. 487/94, prevede espressamente che “[n]ei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali”. Una regula agendi dal tenore ben chiaro, alla quale la PA si sarebbe dovuta attenere e che suggerisce l’illegittimità degli atti – se ve ne sono– per mezzo dei quali l’INPS ha realizzato questo curioso revirement ‘in corso d’opera’.
La ratio di siffatta disposizione, del resto, è quella di evitare che, nelle procedure concorsuali per titoli ed esami per il pubblico impiego, la valutazione dei titoli possa essere modificata in itinere a seguito dei risultati delle prove orali e rappresenta, pertanto, estrinsecazione diretta dei principi fondamentali dell’azione amministrativa, come quello della trasparenza, della garanzia di parità di trattamento, di buon andamento e imparzialità.
Ferma la necessità di conoscere più nel dettaglio gli atti con i quali si è ritenuto di procedere a questa deminutio dei punteggi sui titoli, per la quale si consiglia di spiegare idonea istanza di accesso, un ricorso dinanzi al giudice amministrativo appare l’unico strumento a disposizione degli interessati per veder tutelate le proprie ragioni e veder accertata e dichiarata l’illegittimità dei relativi provvedimenti lesivi.
FairLegals.com – Dipartimento di Diritto amministrativo
Avv.
Cristiana Apostolo – Avv. Michele Francaviglia – Avv. Francesco Mambrini
Dott.ssa Azzurra Baggieri