DECRETAZIONE D’ URGENZA E RISPETTO DEL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE TRA STATO E REGIONI NEI GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE. CRONACA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 22 DEL 2012.
1. Introduzione.
La sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 rappresenta una formidabile occasione per fare il punto sull’evoluzione di diversi filoni giurisprudenziali che in essa convergono ed interagiscono in modo reciproco.
Molteplici sono, ad esempio, gli spunti di riflessione che si possono trarre dalla sentenza in parola in ordine al filone (forse più controverso tra quelli toccati) riguardante il sindacato sui presupposti costituzionali della decretazione d’urgenza; è, inoltre, interessante analizzare l’evoluzione giurisprudenziale della Corte inerente il tema del rispetto del riparto delle competenze legislative regionali da parte del legislatore statale; ed, infine, sempre nella stessa decisione sembra riaffacciarsi il tema dei vizi formali della legge, non solo con riguardo alla peculiare fattispecie della legge di conversione di un decreto legge, ma anche in relazione al ruolo ricoperto nella presente vicenda dai regolamenti parlamentari (e dalla Presidenza della Repubblica).
Venendo alla pronuncia, la Corte, al termine di un giudizio di costituzionalità promosso in via diretta dalle Regioni Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quater, del d.l. n. 225/2010 (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma, della L. n. 10/2011.
La disposizione impugnata, inserita in sede di conversione del decreto-legge citato, introduceva all’art. 5 della legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile due commi (il 5-quater ed il 5-quinquies), in base ai quali le Regioni, nel caso di gravi calamità, avrebbero potuto accedere alle risorse finanziarie del Fondo nazionale di protezione civile solo dopo aver deliberato “aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle aliquote […]” (comma 5-quater).